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Pubblicità: i Comuni non possono vietarla in modo automatico nelle aree tutelate
Una sentenza del TAR Veneto chiarisce che servono valutazioni caso per caso: i divieti assoluti non sono ammessi
I Comuni non possono imporre divieti generalizzati alla pubblicità nelle aree sottoposte a tutela ambientale o culturale senza valutare ogni singolo caso. È quanto ha ribadito il TAR del Veneto con una recente sentenza.
Secondo i giudici, le amministrazioni locali hanno sì il potere di regolamentare l’installazione di cartelloni e impianti pubblicitari, ma devono farlo nel rispetto delle leggi nazionali ed europee. In particolare, non possono sostituire le autorizzazioni previste dalla legge con divieti automatici e indistinti.
La normativa vigente, infatti, richiede che l’impatto di ogni intervento venga valutato concretamente, soprattutto quando riguarda aree sensibili come siti naturali protetti o beni culturali. Per questo motivo, un divieto totale e preventivo è considerato illegittimo: impedisce di analizzare le specifiche situazioni e di bilanciare gli interessi in gioco.
Nel caso esaminato, il TAR ha quindi annullato la norma comunale che vietava in modo generalizzato la pubblicità vicino a zone vincolate e lungo le strade adiacenti a beni culturali. Tuttavia, ha confermato la validità di altre regole più mirate, come quelle che fissano distanze minime o criteri di inserimento nel paesaggio.
In sostanza, la decisione sottolinea che è necessario trovare un equilibrio: da un lato la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della sicurezza stradale, dall’altro la libertà di iniziativa economica. Questo equilibrio non può essere deciso in modo rigido e preventivo, ma deve passare da una valutazione attenta caso per caso.
Fonte: AGEL
Monica Feletig