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Pubblici esercizi: limiti esenzione Cosap

Sistema delle Autonomie Locali - Parere Protocollo 13561 del 28/12/2017

09/01/2018  - 

Il Comune, che ha istituito il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), chiede se può prevedere tra le esenzioni quella per "le occupazioni dei pubblici esercizi con tavoli, sedie e fioriere", al fine di incentivare l’economia e contribuire allo sviluppo turistico...

Per come disegnato il COSAP dalla normativa e dalla giurisprudenza, la previsione di un'eventuale esenzione per gli operatori economici aventi scopo di lucro appare in contrasto con la sua stessa essenza – sottolineata dalla giurisprudenza[10] – di corrispettivo sinallagmatico al beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae e al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata del godimento del bene.

Inoltre, al fine dell'esenzione ipotizzata dal Comune, non appare suscettiva di applicazione la disposizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997, che nel prevedere i criteri cui deve essere informato il regolamento COSAP, indica, tra gli altri, per quanto qui di interesse, quello della "previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle finalità politiche ed istituzionali".

Detta norma, in quanto derogatoria del principio generale della redditività dei beni pubblici, è insuscettibile di interpretazione analogica (art. 14 delle Preleggi); di qui la necessità che le previsioni regolamentari di agevolazioni COSAP siano perfettamente agganciate alle finalità ivi previste di particolare interesse pubblico e, in particolare, di quelle politiche ed istituzionali.

E non si può sostenere che l'attività di un operatore economico persegua finalità di particolare interesse pubblico, essendo la stessa essenzialmente rivolta al soddisfacimento dell’interesse del tutto privatistico della realizzazione di lucro e non ritenendosi sufficiente il fatto che detta attività possa concorrere solo in via indiretta alla finalità pubblica di sviluppo economico del territorio, essendo la norma di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997, derogatoria e dunque di stretta interpretazione, necessariamente aderente al suo tenore letterale.

 

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 09/01/2018