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Proroga delle occupazioni di suolo pubblico

Prorogate fino al 30 giugno 2023 alcune misure di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi di somministrazione

10/01/2023  - 

Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), in vigore dal 30 dicembre 2022, introduce una serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni di interesse diretto per gli Enti Locali.

L’articolo 1, comma 815 - modificando il termine indicato all’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022 - proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili - quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività - su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Tale facoltà è stata concessa dall’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020, inserito con la legge di conversione n. 176/2020, “ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19”, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021.
Con successivi provvedimenti, da ultimo con il citato D.L. n. 144/2022, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022 ed ora ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023.
Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra, ai sensi dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020, si disapplica il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001, in base al quale “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 10/01/2023