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Produttore agricolo e street food

Nota di indirizzi in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)

12/03/2018  - 

Il Dipartimento Attività produttive di ANCI, con la seguente nota in data 5 marzo 2018, si sofferma sui temi di "street food agricolo" e somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

Come è noto lo scrivente Dipartimento in più occasioni ha fornito alle Amministrazioni comunali indicazioni interpretative della normativa in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli svolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, riguardo all'effettuazione della c.d. "somministrazione non assistita" nell'ambito della predetta attività di vendita (cfr. Nota di indirizzi del 9 settembre 2013).
Confermando la validità di quanto argomentato in precedenti Note, si ritiene utile riscontrare, con la presente, le richieste di chiarimenti avanzate da taluni Comuni in ordine alle corrette modalità applicative delle novità legislative afferenti alla materia di cui ci occupiamo recate dalla legge n. 205 del 2017 cit. In particolare, l'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 cit. ha novellato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 inserendo nel comma 8-bis le parole "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, ...".

Conseguentemente, nell'ambito dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, comprensiva della eventuale "somministrazione non assistita" degli stessi effettuata utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, è possibile che il medesimo imprenditore eserciti quello che oramai viene definito lo "street food agricolo", naturalmente nel rispetto delle vigenti normative igienicosanitarie.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni sullo svolgimento dello "street food agricolo".

Per quanto concerne l'ambito territoriale entro il quale l'imprenditore agricolo può procedere alla suddetta specifica modalità di vendita è evidente che, come espressamente previsto dalle disposizioni generali sulla vendita diretta, lo "street food" può essere svolto in tutto il territorio della Repubblica senza che rilevi l'ubicazione dell'azienda agricola di produzione. In tal senso valgono le precisazioni recate dalla Nota di indirizzi del 10 luglio del 2012 dello scrivente Dipartimento anche per quanto concerne i chiarimenti in ordine alla modalità itinerante o meno della vendita.

Con riferimento all'ambito temporale lo "street food" può essere svolto nel corso di tutto l'anno non rilevando, in particolare, eventuali disposizioni afferenti alla programmazione dell'attività della rete commerciale.

Circa le attrezzature utilizzabili, si prevede l'impiego di "strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola" che deve intendersi quale possibilità per l'imprenditore agricolo di servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 cod. civ.), purché idoneo dal versante igienico-sanitario alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Le predette strutture mobili devono essere "nella disponibilità dell'impresa agricola" e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell'impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (ad es. in comodato).

Quanto ai prodotti che possono formare oggetto dello "street food" di cui ci occupiamo si chiarisce che: in ossequio alla disposizione generale di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 cit. possono essere posti in vendita – anche in modalità "street food" – "prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici". Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita strutture mobili (v. supra) i prodotti devono presentarsi "già pronti per il consumo". Accedendo alla interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia (cfr. ad es. Cass. sent. n. 303 del 1988 o, in termini simili, Cons. di Stato sent. n. 499 del 1998 ) si deve ritenere che prodotti già pronti per il consumo siano quelli che non necessitino di cottura sul posto per essere edibili ma che, al limite, possano essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo, quindi, possibile un'attività di manipolazione nel luogo di vendita. In altri termini riscaldare, ad es., in un forno elettrico un prodotto alimentare pronto per il consumo è operazione compatibile con la novella normativa in commento, viceversa non lo è l'attività di manipolazione sul posto di prodotti agricoli e zootecnici tanto più se detta attività si sostanzi in una "cottura" degli stessi.

L'attività di "street food agricolo" può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Al fine di meglio circoscrivere i confini della predetta somministrazione è opportuno rinviare alla recente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018 laddove si chiarisce che "non può escludersi l'utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un'attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di <<apparecchiare>> la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto."



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 12/03/2018