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Procedure di valutazione di impatto ambientale e screening

Gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale e screening sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati

19/06/2023  - 

Le procedure di valutazione di impatto ambientale e di c.d. screening, pur inserendosi all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia giuridica, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico -quello alla tutela dell'ambiente- e ad esprimere, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva. Conseguentemente, gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati. Con particolare riguardo allo screening ai fini della V.I.A., deve aggiungersi che l’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) configura la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”) come vero e proprio procedimento autonomo, caratterizzato dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse da quelle proprie del provvedimento conclusivo della V.I.A.: la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata dalla previsione appena richiamata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l’opportunità (o meno) sulla base della ritenuta sussistenza (o meno), prima facie, dei relativi presupposti.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/06/2023