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Procedura abilitativa semplificata per impianti eolici o fotovoltaici

L'attività di costruzione deve ritenersi assentita solo quando sia decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione

05/05/2023  - 

Nell'ipotesi di PAS (procedura abilitativa semplificata), il titolo abilitativo all'installazione di impianti eolici si intende conseguito decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine. Tale interpretazione è conforme alla previsione legislativa di cui all'art. 6, comma 4, d.lg. n. 28/2011, secondo cui — se il Comune non procede all'inibizione dell'attività edilizia — l'attività di costruzione deve ritenersi assentita solo quando sia decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 22; pertanto, per l'ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il conseguimento dell'abilitazione PAS coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/05/2023