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Procedimenti ambientali e silenzio-assenso

L'istituto del silenzio-assenso è incompatibile con le esigenze di tutela effettiva presidiate anche a livello comunitario in materia ambientale

14/09/2021  - 

La materia ambientale costituisce un'eccezione rispetto all'applicabilità della disciplina generale del silenzio-assenso. Giova infatti al riguardo osservare che l'art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990, deroga espressamente all'istituto del silenzio assenso per atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, materia nella quale rientra a pieno titolo la disciplina del procedimento relativo alla verifica dell'assoggettabilità del progetto a VIA. In materia ambientale il decorso del termine di conclusione del procedimento (e la considerazione vale anche per il procedimento di VIA) non può comportare per ciò solo la consumazione del potere di provvedere, né può determinare, nella stessa materia, la formazione del silenzio assenso, in quanto istituto incompatibile con le esigenze di tutela effettiva presidiate anche a livello comunitario.

 

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 14/09/2021