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Poteri dei Comuni e autorizzazione paesaggistica
La sezione II del Consiglio di Stato ribadisce il ruolo del Comune nei procedimenti sanzionatori e il carattere non tassativo delle esclusioni dall’autorizzazione paesaggistica, imponendo il coinvolgimento delle autorità competenti e una valutazione concreta dell’impatto degli interventi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2395 del 20 marzo 2026 affronta alcuni nodi fondamentali in materia di vigilanza edilizia e tutela del paesaggio, offrendo chiarimenti sia sulla distribuzione delle competenze tra le diverse amministrazioni, sia sulla natura delle disposizioni che individuano gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
In primo luogo, la decisione ribadisce che, in presenza di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il Comune mantiene il potere di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Tale attribuzione si affianca al potere spettante all’autorità preposta alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’esercizio del potere comunale, tuttavia, è subordinato alla previa comunicazione all’amministrazione competente in materia di vincolo, la quale conserva la possibilità di intervenire autonomamente. Come sottolinea il Consiglio di Stato, il coinvolgimento dell’autorità specializzata è funzionale a garantire una protezione qualificata degli interessi paesaggistici, senza che ciò comporti, in caso di inerzia, una paralisi dell’azione amministrativa comunale.
Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, la pronuncia chiarisce che le ipotesi di esclusione previste dall’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 non hanno natura tassativa, ma meramente esemplificativa. Gli interventi ivi elencati non sono sottratti alla autorizzazione in quanto “esentati” in senso proprio, bensì perché ritenuti, in astratto, privi di rilevanza paesaggistica e quindi non idonei a compromettere i valori tutelati.
Il medesimo principio viene esteso alle elencazioni contenute negli allegati al d.P.R. n. 31/2017, relativi agli interventi esclusi dall’autorizzazione o assoggettati a procedimento semplificato. Anche in tali casi, la riconducibilità di un’opera a uno specifico regime non opera in modo automatico, ma richiede una valutazione concreta dell’incidenza dell’intervento sul contesto territoriale. Ne consegue che opere quali recinzioni o cancelli non possono essere aprioristicamente ricondotte a un regime semplificato, dovendo essere apprezzata, caso per caso, la loro effettiva incidenza paesaggistica.
Da ultimo, il Consiglio di Stato richiama l’attenzione sulla corretta organizzazione dell’azione amministrativa a livello locale, con particolare riferimento al funzionamento dello sportello unico per l’edilizia. L’esigenza che il Comune si esprima unitariamente risulta incompatibile con una gestione frammentata o incoerente dei procedimenti tra uffici diversi. Tali disallineamenti, evidenzia la sentenza, possono integrare una violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, con possibili ricadute sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Nel complesso, la pronuncia valorizza una concezione della tutela paesaggistica fondata su valutazioni puntuali e contestualizzate degli interventi, nonché su un effettivo coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.
Fonte: AGEL
Monica Feletig