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Piccole produzioni locali
Modifiche al Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015, n. 0179/Pres.
Pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2020, n. 051/Pres. <<Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015, n. 0179/Pres.>
La L.R. 22/2010, art. 8, commi 40 e 41 prevede infatti che:
40. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari.
41. Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.
Le modifiche riguardano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e gli allegati B, E, F, G, H, I al decreto del Presidente della Regione 179/2015,
Le modifiche sono efficaci dal 9 aprile 2020.
Monica Feletig