home  » news  »  News

News

Piccole produzioni locali

Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres.

05/03/2014  - 

Pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 2014 il D.P.Reg. 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. contenente il Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle “Piccole produzioni locali” di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano, anche in forma partecipata, attività analoghe soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il Regolamento declina in maniera puntuale i requisiti dei locali utilizzati per la la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi di:

a) di carni suine
b) di carni avicole e cunicole
c) di carni di specie diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), domestiche o selvatiche
d) di miele e prodotti dell’alveare;
e) di prodotti di origine vegetale coltivati nei terreni della propria azienda agricola.

Questi prodotti costituiscono le c.d. piccole produzioni locali.

I requisiti dei locali fissati dal regolamento sono ulteriori rispetto a quelli "minimi" fissati dalle  “Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” , che hanno un carattere generale e trasversale, riguardando tutte le attività produttive di beni e servizi.




Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/03/2014