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Pianificazione, limitazione delle locazioni turistiche brevi nel centro storico

Urbanistica e locazioni turistiche brevi: il TAR Toscana conferma il potere dei Comuni di limitarne l'insediamento nei centri storici

24/09/2026  - 

Il TAR Toscana, con sentenza n. 1752 del 9 settembre 2026, ha riconosciuto la legittimità delle scelte pianificatorie dei Comuni volte a limitare l'insediamento di nuove locazioni turistiche brevi e strutture ricettive extra-alberghiere nei centri storici, quando tali misure siano finalizzate alla tutela della residenzialità, della vivibilità urbana e dell'equilibrio territoriale.
La pronuncia riguarda il caso del Comune di Firenze, che ha introdotto nel proprio Piano Operativo una specifica disciplina per la "residenza temporanea", comprendente locazioni turistiche brevi, affittacamere, bed & breakfast e altre strutture extra-alberghiere, vietandone il nuovo insediamento nell'area del centro storico UNESCO.

I principi affermati dal TAR

Secondo il Tribunale:

  • i Comuni possono prevedere, nell'esercizio delle proprie competenze urbanistiche, specifiche condizioni, limitazioni e anche divieti all'insediamento di nuovi usi residenziali temporanei in particolari aree del territorio; 
  • tali misure costituiscono una legittima espressione della pianificazione urbanistica e perseguono finalità di interesse pubblico quali la tutela della residenza stabile, il contrasto all'overtourism e la salvaguardia dell'identità dei centri storici;
  • le limitazioni hanno natura conformativa del diritto di proprietà e dell'iniziativa economica privata e risultano compatibili con i principi costituzionali e con la normativa europea.

Decorrenza dell'insediamento d'uso

La sentenza stabilisce che l'insediamento dell'uso coincide con la formazione del titolo edilizio che lo autorizza (ad esempio una SCIA edilizia) e non con il successivo avvio effettivo dell'attività ricettiva. Pertanto, se il titolo edilizio è stato presentato o formato prima dell'entrata in vigore delle nuove limitazioni urbanistiche, l'uso deve considerarsi già insediato e non può essere colpito dai divieti sopravvenuti.

 

Fonte: segretaricomunalivighenzi.it



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026