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Permesso di costruire e Silenzio-assenso: domanda incompleta e domanda inconfigurabile

Quando la domanda di permesso di costruire è solo incompleta e quando invece è strutturalmente inconfigurabile: i criteri fissati dal Consiglio di Stato per la formazione del silenzio‑assenso

19/03/2026  - 

In materia edilizia, il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire si perfeziona decorso il termine di legge anche se l'istanza è difforme dagli strumenti urbanistici o "non conforme a legge", ma non qualora essa risulti "inconfigurabile". L'inconfigurabilità strutturale ricorre quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e della documentazione tassativamente prescritta dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, tra cui il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e l’asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche, incluse quelle relative all'efficienza energetica. In assenza di tali requisiti minimi, l'istanza non è idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione non determina la formazione del provvedimento tacito favorevole, a prescindere dal mancato esercizio del soccorso istruttorio entro i termini procedimentali. Al contrario, la mera incompletezza documentale di atti non essenziali (richiesti da norme regionali o regolamentari) o la carenza di requisiti sostanziali non impediscono il perfezionamento del silenzio-assenso, ferma restando la successiva annullabilità del titolo in via di autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 (segnalazione M. Grisanti)

Fonte: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 1878 del 9 marzo 2026



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/03/2026