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Orari del commercio
Consulta, incostituzionali obblighi chiusura FVG
Dichiarati incostituzionali dalla Consulta gli articoli che stabiliscono la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali in 10 festività in Friuli Venezia Giulia (primo gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, primo novembre, 25 e 26 dicembre), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 4/2016.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata in data odierna, accogliendo i ricorsi presentati dalle rappresentanze della Presidenza del Consiglio e della Grande distribuzione. Nella seduta del 31 maggio 2016, il Consiglio dei Ministri aveva infatti deliberato l'impugnativa di parte delle disposizioni contenute nella L.R. 4/2016.
"...1. Risultano, pertanto, censurabili, perché eccedono dalle competenze statutarie, le seguenti disposizioni in materia di commercio che, prevedendo limitazioni, condizioni e divieti che ostacolano l’iniziativa economica, risultano in contrasto con i principi in materia di liberalizzazione e semplificazione posti dallo Stato in attuazione di principi europei, violando così l’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, contrastando altresì con il medesimo articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza.
In particolare :
1.1 Articolo 1 e articolo 3
L'art. 1 modifica l'art. 29 della L.R. n. 29/2005 e regola l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa imponendo l’ obbligo di chiusura nelle seguenti giornate: 1 gennaio, Pasqua, Lunedi dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
L’articolo 3 prevede che con delibera della Giunta regionale possano essere individuate le località a prevalente economia turistica, nelle quali gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura (vale a dire, che in tali casi, gli esercenti non sono tenuti a rispettare neanche le giornate previste all’articolo 1).
1.2 Articoli 9 e 15
Gli artt. 9 e 15 introducono due nuove tipologie commerciali, vale a dire, rispettivamente, i centri commerciali naturali e le sotto-categorie delle medie strutture minori e maggiori.
1.3 Articolo 19
L’art. 19 modifica l’art. 7 della l.r. n. 29/2005 prevedendo che l'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 59/2010, ovvero i c.d. requisiti professionali....."
La Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15 e 19 della L.R. 4/2016.
Monica Feletig