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Nozione di inizio lavori

Urbanistica. Decorrenza del termine di inizio lavori

05/10/2020  - 

L'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò all'evidente scopo di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione. Il concetto di effettivo inizio dei lavori, rilevante ai fini della valutazione dei presupposti della decadenza del permesso di costruire, ha un significato elastico, giacché il rispetto del termine di cui all'art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001 si desume dagli indizi rilevati sul sito dell'intervento, che devono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche. I lavori possono allora ritenersi "iniziati" quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/10/2020