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Non è derogabile il termine di 5 anni per il trasferimento di taxi e n.c.c.

Le licenze taxi e le autorizzazioni n.c.c. non sono cedibili prima del decorso di 5 anni: la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma FVG che riduceva, seppur per un periodo limitato all'emergenza Covid-19, il termine fissato dalla normativa statale

18/05/2022  - 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 112/2022 del 05/04/2022 depositata il 09/05/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25, laddove prevede che, a causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche.

La norma impugnata, prevedendo una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento della licenza, altera «il meccanismo diretto a regolare l’accesso al mercato», come definito dall’art. 9 della legge n. 21 del 1992, e dunque «le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire».

La «tutela della concorrenza» funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di propria competenza.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 18/05/2022