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Niente COSAP se lo spazio pubblico non viene utilizzato
Il semplice rilascio della concessione non basta a far scattare l’obbligo di pagamento, serve l'uso concreto dell'area: parola di Cassazione
Con l’ordinanza n. 22664 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – ha riaffermato un importante principio in tema di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). I giudici hanno precisato che il canone non è dovuto quando, pur essendo stata rilasciata una concessione amministrativa, il bene pubblico non venga in concreto e materialmente utilizzato dal concessionario.
La Corte ha evidenziato che il presupposto impositivo del COSAP non coincide con la semplice sottrazione del suolo pubblico all’uso collettivo, ma richiede un’effettiva utilizzazione del bene da parte del privato. Ne deriva che l’assenza di un reale impiego dello spazio, anche se successiva al rilascio della concessione, esclude l’obbligo di corrispondere il canone.
Questo orientamento si inserisce nella linea già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nell’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, oltre che nei principi civilistici relativi ai beni demaniali. La decisione conferma, quindi, che l’applicazione del COSAP richiede una verifica concreta sull’occupazione del suolo e sull’effettiva utilità ricavata dal concessionario, non potendo il canone essere imposto in mancanza di un reale utilizzo dello spazio pubblico.
Fonte: Anci digitale
Monica Feletig