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Navette turistiche

Requisiti per la guida e la circolazione

15/12/2015  - 

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 9 ottobre 2015, n. 193 "Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica»" vengono individuati i requisiti richiesti per la circolazione e la guida della "navetta turistica".

La "navetta turistica" e' considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.
La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada.
La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h.
Ai fini della circolazione sulla strada, per condurre le navette turistiche è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/12/2015