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Natura e funzione della procedura abilitativa semplificata per impianti a fonti rinnovabili
PAS: procedura autorizzativa omnicomprensiva, ma pur sempre subordinata alla verifica urbanistico‑edilizia comunale
La procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 (abrogato dal d.lgs. n. 190 del 2024, che ha interamente riscritto l’istituto) ha portata assorbente di tutti i titoli di legittimazione necessari per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto, purché all’atto della sua presentazione la pratica sia completa anche sotto il profilo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie, che il comune, quale amministrazione titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi, è tenuto a verificare. (1).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Procedura abilitativa semplificata – Natura – Presupposti
Con riferimento alla conformità urbanistica del progetto è quindi necessario un previo vaglio positivo da parte del Comune, quale amministrazione titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi. Tale valutazione assume un’accezione più ampia e più penetrante in ragione della peculiarità delle attività economiche di riferimento, a maggior ragione laddove si tratti di impianti comunque connessi allo sfruttamento in termini energetici di rifiuti. Da qui l’innegabile rilevanza attribuita, ad esempio, al tipo di biomassa, che incide sulla tipologia e sulle dimensioni dell’impianto, sui suoi impatti e sulle relative esigenze di gestione, fattori fondamentali per valutarne la compatibilità urbanistica in senso lato, in quanto le norme locali sono concepite per regolare non solo la presenza di un impianto in una certa area, ma anche, appunto, la sua gestione e i suoi impatti sul territorio. Se è vero, infatti, che il legislatore da tempo persegue l’obiettivo di dare vita ad un largo numero di impianti da fonti rinnovabili, da ultimo ribadito nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), lo è altrettanto che ciò non può risolversi in una deroga ai principi fondamentali in materia di energia, assorbendo ogni altro interesse costituzionalmente rilevante, sicché la stessa procedura semplificata esige che l’impatto sul territorio sia compatibile con il valore primario della tutela ambientale e paesaggistica in conformità alle indicazioni del diritto dell’Unione
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – procedura abilitativa semplificata – Impianti a biometano –
L’applicabilità di entrambi i regimi di semplificazione (l’autorizzazione unica – AU- e la PAS) anche agli impianti di produzione di biometano va ricondotta all’art. 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2011, introdotto con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 e poi via via modificato, sino alla abrogazione – unitamente agli artt. 5 e 6 – ad opera del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che all’art. 8 ha riscritto per intero anche la procedura de qua. Il richiamo contenuto nel comma 1 della norma alle procedure di cui agli artt. 5 e 6, salvo poi declinare autonomamente i limiti di capacità produttiva al di sotto dei quali la PAS trova applicazione, fa sì che a cascata valgano anche i rinvii esterni contenuti in ridette norme, ovvero quelli al d.lgs. n. 387 del 2003 e soprattutto ai §§ 11 e 12 delle Linee guida del 2010, che individuano le caratteristiche degli impianti da assoggettare a tale regime giuridico. Ne consegue la necessità che l’operatore che invoca l’applicabilità di un regime semplificato che gli venga in qualche modo contestato sia onerato di provare nella loro interezza la sussistenza dei presupposti di operatività dello stesso, non essendo sufficiente indicare la limitata capacità dell’impianto (2).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti realizzati nella c.d. ZES unica Mezzogiorno – Rapporto tra autorizzazione unica e PAS.
La nuova tipologia di autorizzazione unica quale modalità di concentrazione/semplificazione dei procedimenti di insediamento di attività produttive in aree che il legislatore ha inteso valorizzare mediante l’istituzione di un’unica zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica (istituita con d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 162), non sostituisce le autorizzazioni previgenti in materia di impianti e infrastrutture energetiche (3).
L’art. 14 del d.l. n. 124 del 2023, infatti, si apre con un’esplicita clausola di salvaguardia, tra l’altro, delle «norme vigenti» in tale materia, sicché sarebbe arduo non ricomprendervi le previsioni di cui agli artt. 6 e 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2011 -laddove a conclusioni opposte può addivenirsi per la nuova disciplina introdotta, in sostituzione di quella di cui è controversia, con il d.lgs. n. 190 del 2024, in quanto non “vigente” all’atto dell’introduzione della ZES unica Mezzogiorno. Diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che un sistema di semplificazione cui si è voluto dare una tale cogenza da assurgerlo a livello essenziale delle prestazioni (v. in tal senso quanto detto con riferimento all’utilizzo dello sportello unico digitale (SUD) ZES dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 124 del 2023), finirebbe per neutralizzare, con riferimento agli impianti di produzione di energia, un livello di semplificazione procedimentale assai più incisivo e già operante da tempo. Tale tipologia di autorizzazione unica, quindi, deve essere richiesta ogni qualvolta il titolo di legittimazione previsto dalla disciplina di settore non risulti sufficiente, dovendo essere integrato con altri atti di assenso che per qualsivoglia ragione, in fatto o in diritto, non sono stati attratti nel procedimento sfociato nel procedimento correlato al conseguimento dello stesso. Solo la esaustività della procedura semplificata neutralizza la necessità di altri titoli, laddove l’aver avanzato esplicita richiesta degli stessi, peraltro contestualmente all’avvio di ridetta procedura, non può non sottintendere tale ritenuta mancanza di esaustività e dunque l’incompletezza del titolo utilizzato per la partecipazione alla procedura
(1) Conformi: Sulla necessità del previo vaglio di conformità urbanistica da parte del Comune, v. Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7354
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione II, 29 ottobre 2025, n. 8387 – Pres. Taormina, Est. Manzione
Fonte: Giustizia Amministrativa
Monica Feletig