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Misure compensative o perequative in caso di modifica merceologica di una media struttura

Un Comune non può imporre oneri economici qualificati come misure compensative o perequative per autorizzare una modifica merceologica di una media struttura di vendita, in assenza di base normativa e di istruttoria sugli impatti, poiché tali oneri costituiscono limitazioni patrimoniali potenzialmente incompatibili con la direttiva 2006/123/CE

19/03/2026  - 

La sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 1209 del 13 marzo 2026 affronta un tema molto rilevante per il settore del commercio: la legittimità (o meno) dell’imposizione, da parte dei Comuni, di oneri economici qualificati come “misure compensative o perequative” nel caso di modifica merceologica di una media struttura di vendita.

Il T.A.R. ha stabilito che è illegittimo chiedere un contributo economico al privato a titolo di misura compensativa, oppure onere perequativo quando tale contributo rappresenta un mero prelievo patrimoniale scollegato da:

  1. una specifica base legislativa che autorizzi l’ente locale a imporlo;
  2. una concreta istruttoria sugli impatti urbanistici, commerciali o territoriali della modifica merceologica richiesta.

La direttiva Bolkestein impone agli Stati membri e alle autorità locali di evitare:

  • barriere sproporzionate all’accesso o all’esercizio di attività di servizi,
  • discriminazioni ingiustificate,
  • restrizioni non necessarie.

Il contributo imposto dal Comune è stato ritenuto di dubbia compatibilità con la direttiva, perché costituisce:

  • una restrizione economica non basata su motivazioni legittime,
  • un ostacolo all’attività di commercio al dettaglio (servizio economico).

Per il T.A.R., l’amministrazione deve: 

  • valutare gli impatti urbanistici/commerciali della modifica merceologica,
  • motivare perché l’intervento genererebbe un “costo” per la collettività da compensare.

La mancanza di una tale istruttoria rende l’onere imposto arbitrario e ingiustificato.

 

Fonte: Segretaricomunalivighenzi.it

 

 

 

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/03/2026