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Misure compensative o perequative in caso di modifica merceologica di una media struttura
Un Comune non può imporre oneri economici qualificati come misure compensative o perequative per autorizzare una modifica merceologica di una media struttura di vendita, in assenza di base normativa e di istruttoria sugli impatti, poiché tali oneri costituiscono limitazioni patrimoniali potenzialmente incompatibili con la direttiva 2006/123/CE
La sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 1209 del 13 marzo 2026 affronta un tema molto rilevante per il settore del commercio: la legittimità (o meno) dell’imposizione, da parte dei Comuni, di oneri economici qualificati come “misure compensative o perequative” nel caso di modifica merceologica di una media struttura di vendita.
Il T.A.R. ha stabilito che è illegittimo chiedere un contributo economico al privato a titolo di misura compensativa, oppure onere perequativo quando tale contributo rappresenta un mero prelievo patrimoniale scollegato da:
- una specifica base legislativa che autorizzi l’ente locale a imporlo;
- una concreta istruttoria sugli impatti urbanistici, commerciali o territoriali della modifica merceologica richiesta.
La direttiva Bolkestein impone agli Stati membri e alle autorità locali di evitare:
- barriere sproporzionate all’accesso o all’esercizio di attività di servizi,
- discriminazioni ingiustificate,
- restrizioni non necessarie.
Il contributo imposto dal Comune è stato ritenuto di dubbia compatibilità con la direttiva, perché costituisce:
- una restrizione economica non basata su motivazioni legittime,
- un ostacolo all’attività di commercio al dettaglio (servizio economico).
Per il T.A.R., l’amministrazione deve:
- valutare gli impatti urbanistici/commerciali della modifica merceologica,
- motivare perché l’intervento genererebbe un “costo” per la collettività da compensare.
La mancanza di una tale istruttoria rende l’onere imposto arbitrario e ingiustificato.
Fonte: Segretaricomunalivighenzi.it
Monica Feletig