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Mancato versamento dell'imposta di soggiorno

L'affittacamere che non riversa al Comune l'imposta di soggiorno è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti: lo afferma un'interessante pronuncia della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana

07/02/2020  - 
Il Friuli Venezia Giulia è stata l'ultima delle regioni italiane ad istituire l'imposta di soggiorno, con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. L'imposta scatta sul pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dei Comuni turistici e delle Unioni territoriali intercomunali. Il gettito dell'imposta è destinato ai Comuni, che adottano un regolamento di disciplina dell'imposta di soggiorno.
Soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio.

In presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili. La qualità di agente contabile assunta dal gestore della struttura ricettiva è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il gestore ha maneggio di pubblico denaro.

Pertanto il gestore della struttura ricettiva che omette di versare all'Amministrazione comunale le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, nella sua qualità di agente contabile della riscossione.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 07/02/2020