home  » news  »  News

News

Mancata realizzazione delle opere e restituzione oneri di urbanizzazione

Obbligo della P.A. di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

29/07/2021  - 

Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2033 o dell'art. 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione, per cui l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata. La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall'intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell'art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In caso di convenzioni urbanistiche, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n. 4633.

Leggi tutto...



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 29/07/2021