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Ludopatie: illegittima la sanzione fissa per la violazione di obblighi informativi

Incostituzionale la sanzione di 50 mila euro. Il legislatore dovrà stabilirne una nuova con i relativi limiti minimo e massimo (Corte cost., sentenza n. 185/2021)

04/10/2021  - 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 settembre 2021, n. 185 (testo in calce), ha dichiarato la illegittimità costituzionale della sanzione fissa di euro 50.000 a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il Tribunale ordinario di Trapani dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui, al secondo periodo, puniva con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50.000 l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, le quali prevedono, a carico di coloro che offrono giochi o scommesse con vincita in denaro, una serie di obblighi a carattere informativo, intesi a porre sull'avviso il fruitore riguardo ai rischi di dipendenza da una simile pratica.

Detta normativa sarebbe stata in contrasto, secondo il giudice remittente, con l'art. 3 Cost., violazione del principio di uguaglianza; la previsione di una sanzione fissa di eccezionale severità non consentirebbe di graduare la risposta sanzionatoria in rapporto al disvalore delle singole violazioni, il quale potrebbe risultare molto diverso in relazione alle circostanze del caso concreto, nonché con il principio di ragionevolezza, apparendo detta sanzione sproporzionata rispetto a quella contemplata per altre fattispecie di non minore gravità, come quella di cui all'art. 24, comma 21, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro chi consente la partecipazione a giochi d'azzardo a minori di anni diciotto.

Secondo i giudici delle leggi l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella fase di commisurazione della sanzione, tra un limite minimo ed uno massimo, al fine di adeguarla alla specificità del caso concreto, rappresenta la naturale attuazione del principio di eguaglianza; nella fattispecie, la previsione di una sanzione fissa impedisce di tenere in considerazione la diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa.

Detta gravità può ben dipendere, infatti, dalla dimensione ed ubicazione della sala, dal grado di frequentazione, dal numero di apparecchi da gioco, nonché dal carattere totale o solo parziale della inosservanza degli obblighi, con la conseguenza che la previsione di una sanzione fissa (anche amministrativa) può risultare manifestamente sproporzionata rispetto all'illecito effettivamente commesso.

La Corte precisa che, sebbene nel nostro sistema non si rinvenga una sanzione che possa essere sostituita dalla medesima Corte Costituzionale a quella dichiarata illegittima, non è impedita la dichiarazione di illegittimità anche qualora questa rechi un vuoto di tutela, il quale deve essere colmato dal legislatore; detto principio vale anche quando la questione di legittimità costituzionale riguardi la sanzione, sempre che detta dichiarazione non determini una violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali con conseguente menomazione dei diritti fondamentali individuali.

Detta ipotesi non ricorre nella fattispecie, laddove se è vero che il diritto alla salute è un obiettivo di rilievo costituzionale, deve aggiungersi che qui si tratta di inosservanze di obblighi informativi a carattere preventivo, sensibilmente antecedenti la concreta offesa al bene protetto.


Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 04/10/2021