News
Locazioni turistiche in condominio
Locazioni turistiche in un condominio? Sono lecite, anche se il regolamento condominiale vieta le strutture ricettive, perchè non sono considerate strutture ricettive
Le locazioni turistiche interessano immobili non classificabili come strutture ricettive, che vengono dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.
Le locazioni turistiche sono disciplinate dal Codice Civile: articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 431 del 9 dicembre 1998, articolo 1571 e seguenti del Codice civile e articolo 53 del Codice del turismo, Dlgs 79/2011.
Al locatore è consentito effettuare unicamente la pulizia iniziale e finale e l'eventuale consegna di biancheria "una tantum", la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati.
Il locatore non può fornire servizi intermedi (quali pulizia intermedia, cambio intermedio della biancheria) ne' altri servizi accessori o complementari, che sono servizi tipici delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
In caso di condominio, "se il regolamento contrattuale vieta specificamente ed esclusivamente la destinazione ad uso alberghi, pensioni o affittacamere delle unità abitative di proprietà privata – considerato che le locazioni turistiche, allo stato, non possono identificarsi con una delle citate strutture ricettive – la locazione turistica è legittima, tenuto conto del principio secondo il quale le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà (del singolo condomino) debbono essere interpretate con grande rigore, dovendo risultare ogni eventuale limite quanto più possibile esplicito.
Resta inteso che la locazione turistica dovrà essere esercitata nel rispetto delle regole di comune convivenza condominiale e non dovrà arrecare pregiudizi agli altri condòmini".
Fonte:
Monica Feletig