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Locale storico e vincolo di destinazione

Il vincolo imposto su un "locale tipico" non determina restrizione della concorrenza: lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza 22 agosto 2018, n. 5029

17/09/2018  - 

Un Comune veneto adottava, nell’ambito della tutela del proprio centro storico, un Piano di Interventi nel quale, tra l’altro, riconosceva carattere di “locale tipico” e, conseguentemente, vincolava alla destinazione di “caffè-bar” il piano terra di un edificio di proprietà privata ove in passato era condotto un esercizio commerciale denominato “Caffè Grande” (e, inoltre, vietava l’apertura di magazzini e, limitatamente ai piani terra, di agenzie bancarie e assicurative in tutto il centro storico).

I proprietari delle mura del locale in questione, ritenendo che il suddetto Piano fosse stato implicitamente abrogato in parte qua dalla sopravvenuta normativa europea e nazionale afferente alla piena realizzazione della libera concorrenza (con invocazione della direttiva n. 123/2006/CE, recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010, nonché dei decreti legge n. 138 del 2010, n. 201 del 2011 e n. 1 del 2012), lo impugnavano dinanzi al TAR che, tuttavia, respingeva il ricorso.

Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, fondato sulla mancata attivazione di un procedimento volto a scrutinare, alla luce della sopravvenuta disciplina europea e nazionale, la proporzionalità delle cennate misure contenute nel Piano, il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, ha confermato la decisione del TAR con sentenza n. 5029 del 22 agosto 2018.

In primo luogo il Collegio ha osservato che il vincolo di destinazione a “caffè-bar”, peraltro limitato al piano terra dell’edificio e motivato con riferimento al carattere storico-identitario che quell’attività in quel luogo riveste per la collettività locale, non ha in radice un carattere di restrizione della concorrenza o, comunque, di attenuazione della libertà d’impresa. La restrizione alla concorrenza consegue, infatti, a misure che limitano la possibilità di accesso ad un mercato, ovvero ne perimetrano a monte il numero degli attori, ovvero ancora circoscrivono altrimenti lo svolgimento delle attività economiche in maniera tale da porre un indiretto ma sostanziale ostacolo alla libera intrapresa.

Si tratta, dunque, di misure capaci di alterare il funzionamento di un intero mercato, inteso come insieme sistemico, connotato da un certo ordine di grandezza: il bene giuridico tutelato dalle norme in questione è, del resto, costituito dalla libertà di impresa traguardata in senso ampio, ossia come valore generale ed interesse di tutta la collettività, in particolare quale strumento di regolazione dell’attività economica in tesi atto a generare ricadute positive per i consociati.

Nulla di tutto questo, invece, è accaduto nel caso di specie secondo il massimo Consesso amministrativo.

L’edificio in questione, infatti, è stato vincolato, oltretutto limitatamente al piano terra, ad una specifica destinazione commerciale, con esclusione di tutte le altre.

La previsione in questione, dunque, afferisce a specifici e ben individuati cespiti (di cui, in ottica civilistica, conformano la facoltà di godimento, senza intaccarne in alcun modo la facoltà di disposizione) e, pertanto, non hanno un rilievo generale idoneo a consentirne la potenziale ascrizione entro il genus delle misure restrittive della concorrenza, cui soltanto fa riferimento la normativa europea e nazionale.

In secondo luogo, la cennata limitazione delle possibili destinazioni funzionali risponde a ragioni, interessi e scopi non economici, ma lato sensu urbanistici di rilievo anche europeo: le censurate previsioni, infatti, non sono volte, neppure indirettamente, a conformare un mercato, bensì a regolare un territorio, in particolare preservandone peculiari caratteristiche storico-identitarie che, per vero, costituiscono un valore anche per la disciplina normativa di origine europea e che certo un Comune, quale ente esponenziale della collettività locale, ha titolo, interesse e legittimazione a stabilire

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 17/09/2018