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Lo studentato non ha destinazione d’uso turistico ricettiva

Consiglio di Stato: lo studentato non è struttura turistico-ricettiva, nemmeno se usato temporaneamente come ostello
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7628 del 30 settembre 2025, ha chiarito che gli studentati mantengono la destinazione d’uso direzionale e non possono essere considerati strutture turistico-ricettive, anche quando l’amministrazione consente un utilizzo temporaneo come ostello nei periodi di minor afflusso degli studenti.
Secondo i giudici, questa caratteristica non cambia neppure se la Pubblica Amministrazione autorizza l’uso temporaneo, poiché si tratta di una misura discrezionale e limitata nel tempo. Pertanto, non si applica la disciplina prevista per le strutture ricettive dall’art. 49 della legge regionale Toscana n. 61/2024 (ex art. 44 della l.r. n. 86/2016), che regola i periodi di apertura delle strutture turistiche stagionali o annuali.
Di conseguenza, la SCIA presentata per l’attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, e deve essere rinnovata ogni anno.
Fonte: Giustizia amministrativa
Monica Feletig