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L'incompatibilità con il vincolo panoramico non può essere desunta solo dalla visibilità dell'opera dall'alto

La percezione ordinaria del paesaggio come criterio essenziale per valutare l'interferenza edilizia con i valori tutelati: il caso della piscina visibile solo da visuale aerea
La mera visibilità dell'opera dall'alto, slegata dalla presenza in loco di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l'intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo. L'elemento della percezione del territorio costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica che deve sussistere, ponendosi dal punto di vista del comune osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione al paesaggio, inteso quale determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. (1).
Nella fattispecie, veniva in rilievo il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina fuori terra visibile solo da visuale aerea.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 25 maggio 2020, n. 978
Fonte: Giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 6893 – Pres. Lopilato, Est. Arrivi
Monica Feletig