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Limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per “servizio assistito”

Il "servizio assistito" è l'elemento dirimente nella distinzione tra commercio e somministrazione, ma i confini del "servizio assistito" evolvono ad opera dell'interpretazione giurisprudenziale, cui si deve attenere chi esercita i controlli in loco

27/11/2023  - 

In tema di limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per “servizio assistito” di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223/2006 deve intendersi non soltanto quello compiuto tramite personale dipendente dell’esercente avente il compito di ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, ma anche quello esercitato mediante la predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, le quali, per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili, vengano ad incentivare la consumazione sul posto, configurando l’attività come vera e propria ristorazione, con esclusione dei casi in cui il complessivo apparato di attrezzature presente nei locali – anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva dell’esercizio commerciale – consenta una consumazione sul posto in modo limitato e con caratteri tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima rispetto all’attività principale e largamente prevalente di vendita di bevande ed alimenti da
asporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 lett. FBIS CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/11/2023