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Licenza fiscale - le esenzioni

Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Esonero dalla licenza fiscale introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124

04/09/2017  - 

In vigore dal 29 agosto 2017 la Legge 4 agosto 2017, n. 124 che all'articolo 1, comma 178 esonera esplicitamente dall'obbligo della c.d. "licenza sugli spiriti" (UTF o UTIF) gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.

Il predetto comma ha infatti modificato il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come segue:

"Art. 29. (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa).

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita' superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

• a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
•b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
•c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
•d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri;
•e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
•f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche."



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 04/09/2017