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Legittimazione a richiedere il titolo edilizio e meccanismo acquisitivo della dicatio ad patriam

La dicatio ad patriam si verifica quando un proprietario mette volontariamente e in modo stabile un bene privato a disposizione della collettività, che inizia a usarlo come bene pubblico, senza bisogno dei vent’anni richiesti per l’usucapione

26/02/2026  - 

Per ottenere un titolo edilizio è necessario essere legittimati a richiederlo, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a tal fine è necessario che il richiedente dimostri, non soltanto di avere la disponibilità giuridica del bene sul quale esercitare il proprio ius aedificandi in base ad un titolo idoneo (di natura reale o anche solo obbligatoria), ma anche di averne la disponibilità materiale, giacché soltanto la compresenza di entrambi gli elementi fa sì che il richiedente possa vantare quella “relazione qualificata con il bene”, in presenza della quale l’ordinamento e la giurisprudenza consentono l’esercizio dell’attività edificatoria. (1).

Non sussiste, in capo al richiedente un titolo edilizio, la disponibilità giuridica e materiale del bene sul quale edificare, e quindi la legittimazione a richiedere il titolo edilizio, nel caso in cui il bene sia attualmente occupato dalla pubblica amministrazione e destinato ad un uso pubblico, in forza di un comportamento inequivoco del proprietario del bene qualificabile come dicatio ad patriam. (2).

La dicatio ad patriam costituisce un autonomo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico (e delle servitù di uso pubblico ad essi assimilabili), e si perfeziona allorché il proprietario del bene, oggettivamente idoneo a soddisfare un'esigenza comune di una collettività indeterminata di cittadini, lo metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mera tolleranza o precarietà, a disposizione della collettività stessa, mediante un comportamento attivo o omissivo univocamente interpretabile come destinazione del bene all'uso pubblico, seguito dall'effettivo esercizio di tale uso, senza che sia necessario il decorso del termine ventennale proprio dell'usucapione. (3).

 

Fonte: Massimario Giustizia Amministrativa



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 26/02/2026