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Legittima l’imposta di soggiorno anche per strutture religiose

Il tribunale respinge il ricorso contro il regolamento comunale, precisando che le case per ferie gestite da enti ecclesiastici rientrano nell’ambito dell’imposta e non godono di esenzioni automatiche

13/01/2026  - 

Il TAR Lazio – Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 346/2026 del 9 gennaio 2026, ha respinto il ricorso presentato contro il regolamento comunale di un Comune del Lazio che introduceva l’imposta di soggiorno

Il ricorso era stato presentato dai Padri Carmelitani dell’Antica Osservanza, gestori di una casa per ferie a Ciampino.
Il Tribunale ha evidenziato che anche le strutture ecclesiastiche devono applicare l’imposta di soggiorno, senza automatismi di esenzione, qualora operino come accoglienza ricettiva.
 
Fonte: ANCIDIGITALE

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/01/2026