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Legislazione regionale e regimi di avvio delle attività produttive

La Corte Costituzionale censura alcune disposizioni della L.R. 51/17 della Regione Abruzzo, di deroga ai regimi di avvio introdotti dalla riforma c.d. Madìa

31/12/2018  - 

La Corte Costituzionale si è pronunciata con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 della L.R. n. 51 del 4-9-2017 della Regione Abruzzo, recante disposizioni in materia di competitività, sviluppo e territorio che, intervenendo nell'ambito della disciplina dell'avvio delle attività economiche, violano la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e tutela della concorrenza, dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma lettere m), e) ed s) della Costituzione.

Le norme censurate derogano i decreti legislativi 126, 127 e 222 del 2016 che, in attuazione degli articoli 2 e 5 della legge n. 124 del 2015 (Riforma Madìa), riscrivono la disciplina della conferenza di servizi e novellano l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
In particolare, contraddicono l'impianto normativo della nuova conferenza di servizi, ridisegnato alla luce dei principi di accelerazione e di certezza dei termini del procedimento, e contravvengono al principio della concentrazione dei regimi amministrativi, introdotto attraverso la "SCIA unica" e la "SCIA condizionata", nonché alla unificazione e alla standardizzazione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa

«Dal quadro normativo sopra riportato emerge chiaramente come le disposizioni statali interposte (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016 e art. 19-bis della legge n. 241 del 1990) siano rivolte a snellire le modalità di avvio, di svolgimento e di cessazione delle attività economiche, prevedendo la semplificazione delle procedure e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale. Uniformità, come visto, assicurata attraverso una modulistica unificata e standardizzata predisposta a seguito di un adeguato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali (nel caso di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali).

La norma regionale impugnata – prevedendo «una comunicazione unica regionale [CUR] resa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività» – ha introdotto una nuova forma di comunicazione che sostituisce quelle già previste dal legislatore statale (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016).

Per espressa menzione del comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, la CUR "sostituisce" – relativamente alle attività ivi indicate e cioè «all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche» – i procedimenti amministrativi «il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti».

La previsione regionale appena citata non coincide con quella statale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126 del 2016 (che invece fa riferimento «all'edilizia e all'avvio di attività produttive»), e soprattutto non realizza una evidente semplificazione del procedimento, finendo anzi per tradursi in un'inutile complicazione per gli operatori economici che, di volta in volta, dovranno preventivamente stabilire se, ed eventualmente in che misura, essi sono tenuti alla CUR o alle diverse forme di comunicazione previste dalla normativa statale..»



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 31/12/2018