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Legge 7 ottobre 2013, n. 112

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
E' in vigore dal 9 ottobre la Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che contiene due disposizioni di particolare interesse per l'attività dello Sportello unico attività produttive.
L’Art. 2-bis modifica il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
«Art. 2-bis (Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio). - 1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"».
L’art. 8-bis modifica, in particolare, gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
«8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo";
b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo";
c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'"»;
nella rubrica, dopo le parole: «compositori emergenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore».
Monica Feletig