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Legge 7 ottobre 2013, n. 112

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

10/10/2013  - 

E' in vigore dal 9 ottobre la Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  8  agosto 2013,  n.  91, che contiene due disposizioni di particolare interesse per l'attività dello Sportello unico attività produttive.

L’Art. 2-bis modifica il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
  «Art.  2-bis  (Modifiche  all'articolo  52  del  codice  dei   beni culturali e del paesaggio). - 1. All'articolo 52 del codice dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della Costituzione";
    b) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Esercizio  del commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici tradizionali"».

L’art. 8-bis modifica, in particolare, gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

«8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  68,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la  licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio  attivita'  di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita' produttive o ufficio analogo";
    b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si  svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita  dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico  per  le attivita' produttive o ufficio analogo";
    c) all'articolo 71, dopo la parola:  "licenze  sono  inserite  le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'"»;
 nella rubrica,  dopo  le  parole:  «compositori  emergenti»  sono aggiunte le seguenti: «, nonche' degli eventi di spettacolo dal  vivo di portata minore».



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 10/10/2013