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Istanze telematiche e imposta di bollo

Arriva l'imposta forfetaria di 16,00 euro

27/01/2014  - 

La c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2014” (legge 27.12.2013, n. 147) contiene, fra l'altro, diverse disposizioni che modificano il DPR 26.10.1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

Dette disposizione sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014.

I commi 591 e 592 dell'articolo unico della Legge di Stabilità completano l’art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, introducendo un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
L’importo previsto di 16,00 sarà quindi fisso, a prescindere dalle dimensioni del documento (mentre l’imposta di bollo ordinaria sui documenti cartacei si applica, come  è noto, su ogni foglio del documento, composto da quattro facciate).
I commi 593 e 594 modificano l’art. 4 della Tariffa, prevedendo che lo stesso importo fisso di 16,00 euro si applichi agli atti, provvedimenti e certificati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dagli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati in via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Il comma 546 prevede che: “Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere in via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate”.

Viene contestualmente abrogato l’art. 6-bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”), secondo il quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto stabilire le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Si tratta di un importante intervento di semplificazione che dovrebbe favorire la digitalizzazione dei SUAP: l'impresa troverà senz'altro più conveniente inviare un'istanza telematica per la quale è richiesto il versamento di un bollo forfetario da 16,00 euro, in luogo di un'istanza cartacea che, oltre ad essere esclusa dal D.P.R. 160/2010, può rivelarsi decisamente molto più onerosa, dovendo applicarsi un bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/01/2014