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Infrastrutture di telecomunicazione e divieti di localizzazione

In materia di elettrosmog, i divieti di localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni devono ritenersi illegittimi solo nella misura in cui vadano a pregiudicare la copertura del territorio nazionale
Dall’assimilazione degli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e, dunque, dalla loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e, in ultima analisi, con ogni zona del territorio comunale, si è desunto il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, essenziale per garantire la copertura dell’intero territorio (comunale e, per sommatoria, nazionale). Pertanto, i divieti di localizzazione devono ritenersi illegittimi nella misura in cui vadano a pregiudicare la copertura del territorio nazionale, incidendo sull’esigenza di garantire la completa realizzazione della rete di infrastrutture per le telecomunicazioni. Siffatti divieti, di contro, non possono ritenersi incompatibili con la normativa settoriale, se non influiscono sulla capillarità della localizzazione degli impianti e, dunque, sulla possibilità di usufruire dei relativi servizi in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché se si mantengono entro i limiti delineati dall’art. 8 legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (per quanto di interesse, nella formulazione ratione temporis applicabile alla specie), risultando funzionali al perseguimento degli obiettivi di interesse generale ivi divisati.
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Monica Feletig