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Inefficacia della SCIA e inapplicabilità dei termini di autotutela
Se l'intervento edilizio prevede il rilascio del permesso di costruire, la SCIA presentata è improduttiva di effetti e la demolizione dell'opera concretizza atto dovuto
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) riferita a interventi edilizi che, per entità e caratteristiche strutturali, siano riconducibili alla ristrutturazione edilizia anziché al risanamento conservativo, è improduttiva di effetti qualora l'opera richieda il permesso di costruire. In tale ipotesi, non operano i termini decadenziali previsti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, poiché detti limiti disciplinano l'annullamento di titoli efficaci e non trovano applicazione dinanzi a segnalazioni ab origine inidonee a legittimare l'intervento. La distinzione tra risanamento e ristrutturazione risiede nella conservazione o alterazione degli elementi costitutivi dell’edificio: mentre il primo mira al recupero dell'organismo esistente, la seconda ne trasforma la tipologia e la struttura, rendendo necessaria una verifica sismica e paesaggistica puntuale. Conseguentemente, l’ingiunzione di demolizione costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità amministrativa a fronte di opere eseguite in assenza di un valido titolo abilitativo, restando la tutela dell'affidamento del privato soccombente rispetto al ripristino della legalità violata
Leggi tutto su Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. III n. 1331 del 19 febbraio 2026
Monica Feletig