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Inefficace sine die la s.c.i.a. edilizia presentata al di fuori del suo ambito applicativo

La SCIA edilizia presentata in luogo del PDC non produce alcun effetto

18/04/2025  - 

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 181 del 13 gennaio 2025, ovvero, come riassunto nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) afferente a un intervento edilizio (nella specie, con mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte: da attività produttiva – artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’articolo 21 nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una scia efficace. (1).

(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 20 aprile 2022, n. 2728; Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5999; in parte: Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4127; sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5264; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3963 (sulla necessità del permesso di costruire per gli interventi edilizi che comportano il mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte).



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 18/04/2025