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Inedificabilità di nuovi edifici in presenza di vincolo cimiteriale
Tutela assoluta della fascia di rispetto cimiteriale: divieto di edificazione per ragioni sanitarie e simboliche
L'art.338 del R.D. n. 1265/1934 che prevede il divieto di costruire nuovi edifici di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, è preposto a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, che della sacralità del luogo, pone nell'area interessata un vincolo di inedificabilità assoluta; il vincolo di inedificabilità previsto dalla disposizione deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo, pertanto, di allocare all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare. Il divieto vale anche per i manufatti interrati, in relazione alle predette finalità di tutela igienico-sanitaria.
Fonte: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 5985 del 9 luglio 2025
Monica Feletig