News
Industrie insalubri e poteri del sindaco
In materia di industrie insalubri, il sindaco agisce in vigilanza quale autorità sanitaria locale in ogni tempo
L'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva.
Leggi tutto...
Monica Feletig