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Industrie insalubri e poteri del sindaco

In materia di industrie insalubri, il sindaco agisce in vigilanza quale autorità sanitaria locale in ogni tempo

23/06/2022  - 

L'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/06/2022