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Indirizzo PEC e registro imprese

Ministero dello Sviluppo economico - CIRCOLARE N. 3673 /C del 19/09/2014

22/09/2014  - 

L’obbligo di comunicazione della PEC al registro delle imprese è stato gradualmente introdotto:

  1. per le società  dall'art.16, comma 6 del d.l. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n.2;
  2. per le imprese individuali dall’art. 5 del d.l. 18.10.2012 n.179, convertito con modificazione dalla legge 17.12.2012, n.221.

La Circolare n. 3673 /C del 19/09/2014 del Ministero dello Sviluppo economico commenta la nuova procedura (introdotta dell’art. 20, comma 7 bis del D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito con la legge 11.8.2014, n. 116) di iscrizione immediata al registro delle imprese, quando la richiesta dell'impresa individuale o societaria è fondata sulla base dell'atto pubblico o di una scrittura privata autenticata; l'immediatezza dell'iscrizione si giustifica con il “fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa...".

L’ immediatezza dell'iscrizione è tuttavia derogabile, chiarisce il Ministero, qualora l'impresa individuale o societaria non abbia comunicato l’indirizzo di pec: ecco le motivazioni.

"L’introduzione dell’obbligo di munirsi della pec per le imprese individuali e societarie si inserisce in un contesto di iniziative che guardano verso una prospettiva di semplificazione, modernizzazione e speditezza dei rapporti tra Amministrazione e impresa. Disporre della pec è oggi importante considerato che anche altre Amministrazioni (ad es. Agenzia delle entrate ) si sono rese disponibili a mettere a disposizione del cittadino questo canale di comunicazione che assicura celerità, certezza ed economicità da ambo le parti.
Allo stato attuale, pertanto, la scrivente non può fare a meno di osservare che dare seguito immediatamente all’iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura privata nei casi in cui l’impresa sia venuta meno all’obbligo di comunicazione della pec significherebbe mortificare in parte il carattere di essenzialità della pec in una fase nella quale si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione. La scelta contraria, invece, ne rafforzerebbe la funzione nell’ambito dei rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione.
In questo momento storico-economico sembra opportuno prediligere ed incentivare ogni strumento di semplificazione nei rapporti fra imprese e P.A. anche attraverso l’imposizione di un onere (munirsi della pec) che non è da considerarsi un aggravio per l’imprenditore ma una corsia di comunicazione obbligatoria che non può non rivelarsi favorevole per il mondo imprenditoriale. Il legislatore ha ritenuto talmente importante ciò che ha munito la norma sulla pec di una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione dell’atto, cioè la rilevanza di esso nei confronti dei terzi, attraverso la mancata iscrizione e conseguente pubblicità."



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 22/09/2014