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Inderogabilità delle distanze tra edifici
Le distanze tra le costruzioni rispondono a bisogni collettivi di igiene e sicurezza
La disciplina dettata in materia di distanze fra fabbricati dall'art. 9 del Decreto Ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968, che prevede la necessità di una distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applica anche nel caso in cui la nuova costruzione risulti posta a una quota inferiore rispetto a quella antistante. La regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell'indicato art. 9 è applicabile anche alle sopraelevazioni e la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi. La disciplina prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici e è una norma imperativa in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza
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Monica Feletig