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Inammissibilità della SCIA in sanatoria e inconfigurabilità del silenzio-assenso per falsa rappresentazione dei luoghi
La SCIA fondata su attestazioni non veritiere è giuridicamente inidonea a produrre effetti e resta sempre soggetta a rimozione d’ufficio
È inconfigurabile la formazione del silenzio-assenso (ovvero il consolidamento di una SCIA) a fronte di istanze edilizie basate su una falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché tali domande sono radicalmente estranee al modello legale e inidonee a innescare meccanismi di silenzio significativo. La qualificazione di un intervento come "nuova costruzione" anziché "ristrutturazione" — qualora comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto all'immobile demolito — se accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere contestata mediante la presentazione di una SCIA in sanatoria. In presenza di attestazioni non veritiere, l'Amministrazione conserva il potere di dichiarare la nullità e l'inefficacia del titolo anche oltre i termini ordinari, operando la decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000. La presentazione di una SCIA effettuata non spontaneamente, ma al solo fine di eludere un ordine di demolizione, ne conferma l'inammissibilità
Fonte: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. II n. 655 del 26 gennaio 2026
Monica Feletig