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In caso di istanza strutturalmente o giuridicamente inammissibile, escluso il silenzio assenso
Il meccanismo del silenzio assenso non opera quando la domanda è priva dei requisiti essenziali o non rientra nel modello normativo previsto
Il silenzio assenso non può formarsi nei casi in cui l’istanza presentata al procedimento amministrativo sia strutturalmente o giuridicamente inidonea a produrre effetti. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 16 marzo 2026, n. 2179, presieduta da Carbone e con estensore Santise.
I giudici amministrativi hanno precisato che si è in presenza di “inconfigurabilità strutturale” quando la domanda risulta priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, tali da renderla inesistente o radicalmente incompleta. Accanto a questa ipotesi, viene individuata anche l’“inconfigurabilità giuridica”, che ricorre quando la fattispecie prospettata dall’istante non è riconducibile al modello normativo di riferimento, a causa di una errata qualificazione della domanda stessa.
In entrambi i casi, quindi, il silenzio assenso resta precluso. Diversa è invece la situazione delle mere irregolarità o delle non conformità formali o sostanziali dell’istanza rispetto alla disciplina applicabile: tali carenze, infatti, non impediscono automaticamente la formazione del silenzio assenso, purché la domanda sia comunque riconducibile allo schema legale previsto.
La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa e contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini applicativi dell’istituto del silenzio assenso, confermandone la natura di strumento operativo solo in presenza di istanze validamente configurate sotto il profilo giuridico e strutturale.
Fonte: AGEL
Monica Feletig