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Impresa alimentare: semplificazioni in arrivo

Operative dal 1 luglio le nuove regole in materia di sicurezza alimentare

29/06/2016  - 

La DGR 13 maggio 2016 n. 815, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate", introduce dei forti elementi di semplificazione nella procedura amministrativa di registrazione delle imprese alimentari.

Ogni notifica o comunicazione è presentata in modalità telematica unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive; l'operatore del settore alimentare (OSA) non deve quindi presentarla, come accadeva con le vecchie regole sancite dalla DGR 22.12.2006, n. 3160, a due enti diversi (Comune e Azienda per l'assistenza sanitaria).

Il SUAP diventa l'unico canale di comunicazione tra OSA e Azienda per l'assistenza sanitaria.

La procedura da attivare presso il SUAP cambia in base all'entità del rischio per la sicurezza alimentare, quindi:

  • si escludono dalla notifica molte attività alimentari a rischio basso, ad es. i Bed & Breakfast, le "comunità alloggio" e i Gruppi di Acquisto Solidale;
  • in caso di variazione dell'impresa alimentare già registrata, si distinguono:
  1. le variazioni che hanno un impatto più significativo sulla sicurezza alimentare, che restano soggette a notifica entro 30 giorni dall'avvenuta variazione: si tratta di nuove tipologie produttive o attività, diverse da quelle già notificate (ad esempio: attività di bar con aggiunta di un laboratorio di pasticceria, negozio di generi alimentari che aggiunge un reparto macelleria);modifica dei dati identificativi dell’impresa che comportino il cambio di partita IVA/C.F., in particolare quindi il subingresso;modifiche strutturali sostanziali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento e/o una variazione d’uso dei locali
  2. le variazioni che hanno impatto residuale, per le quali viene eliminata ogni procedura amministrativa ai fini della sicurezza alimentare: semplice ridistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali ai fini della sicurezza alimentare (ad esempio: lo spostamento del banco bar da un lato all’altro del locale, la sostituzione di una attrezzatura o la sua implementazione nel ciclo produttivo, l’utilizzo di aree esterne per la mera somministrazione);semplice aggiunta di una o più specie animali negli spacci macelleria
  • si assoggettano ad una semplice comunicazione quelle variazioni che hanno un impatto ridotto sulla sicurezza alimentare, previste dagli artt. 7, 8, 10, 11, inclusa la cessazione.

Il contributo economico da parte dell'OSA è dovuto, oltre che per la nuova impresa alimentare (40 Euro), solo per le variazioni significative soggette a notifica (20 Euro) e non per le comunicazioni.

La DGR 815/2016 ha approvato una nuova modulistica unificata su base regionale; sarà operativa, sul portale SUAP in rete, per tutte le pratiche avviate a partire dal 1 luglio 2016.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 29/06/2016