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Impianto per la gestione di rifiuti e AIA
Disponibilità giuridica delle aree e domanda di AIA: chiarimenti normativi
La normativa vigente non impone che il soggetto richiedente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) debba dimostrare la disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto. L’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, che disciplina la presentazione della domanda di AIA, non prevede alcun obbligo in tal senso. L’unico riferimento è al “soggetto proponente”, definito all’art. 5 dello stesso decreto come colui che elabora il progetto, indipendentemente dalla titolarità dell’area.
A conferma di ciò, gli articoli 177, comma 2, e 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 stabiliscono che la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e che l’approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Questo implica la possibilità di attivare, ove necessario, la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001.
Pertanto, se la legge consente l’esproprio per realizzare impianti di gestione dei rifiuti, ne consegue che la disponibilità giuridica dell’area non è condizione necessaria per presentare la domanda di AIA. Diversamente, non avrebbe senso prevedere la dichiarazione di pubblica utilità come effetto dell’approvazione del progetto.
In conclusione, il rilascio dell’AIA non può essere considerato illegittimo per il solo fatto che, al momento della domanda, il proponente non disponeva di un titolo giuridico sull’area interessata.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025
Monica Feletig