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Impianti fotovoltaici e assetto urbanistico: esclusa la PAS in presenza di incompatibilità
Secondo il giudice amministrativo, quando l’intervento contrasta con la pianificazione vigente è obbligatorio ricorrere all’autorizzazione unica: la procedura semplificata resta preclusa
Con la sentenza n. 528/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 598/2025 (Reg. Ric.), pubblicata il 20 aprile 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Sezione Prima – ha ribadito un principio di particolare rilievo nel settore delle energie rinnovabili: la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) non può essere utilizzata quando l’impianto progettato risulta incompatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. In tali ipotesi, trova applicazione il più rigoroso regime dell’autorizzazione unica.
Il Collegio ha chiarito che il sistema delineato dal d.lgs. n. 190/2024 articola in modo puntuale i diversi titoli autorizzativi, la cui applicazione non è rimessa alla libera scelta del proponente, ma dipende dalla verifica preliminare della conformità urbanistica dell’intervento. Ne consegue che l’esistenza di una disciplina urbanistica ostativa determina una vera e propria preclusione legale all’impiego della PAS, imponendo il ricorso all’autorizzazione unica.
Secondo il TAR, tale verifica non rientra nell’ambito di valutazioni discrezionali o di opportunità tecnica, ma costituisce un presupposto giuridico vincolato che l’amministrazione è tenuta ad accertare nella fase iniziale del procedimento. In presenza di vincoli, prescrizioni o previsioni urbanistiche incompatibili, l’amministrazione può dunque legittimamente arrestare l’iter semplificato senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
La sentenza richiama inoltre un consolidato principio processuale: la legittimità dell’azione amministrativa va valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, risultando irrilevanti eventuali circostanze sopravvenute. In questa prospettiva, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione né pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, in conformità a quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del Codice del processo amministrativo.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la distinzione tra i diversi regimi autorizzativi in materia di fonti rinnovabili, riaffermando la centralità della pianificazione urbanistica quale limite preliminare e indefettibile all’accesso alle procedure abilitativesemplificate.
Fonte: AGEL
Monica Feletig