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Impianti fissi di telefonia mobile e normativa regionale
La normativa regionale non può appesantire il procedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile
E' inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento di SCIA disciplinato dall’art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, quand’anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all’autonomia territoriale, posto che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa. Conseguentemente, ad una disposizione regionale che prescrive la necessaria acquisizione del parere sia dell’ARTA sia dell’ASL per l’autorizzazione all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la stessa debba essere interpretata nel senso di attribuire al parere dell’ASL ivi previsto, valenza di mero atto endoprocedimentale, non vincolante, la cui mancanza o contrarietà in nessun caso può determinare né un arresto procedimentale né il superamento del termine di trenta giorni decorso il quale, in mancanza di provvedimento negativo del Comune o dell’ARTA, la SCIA si consolida.
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Monica Feletig