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Impianti eolici e siti tutelati SIC, ZPS, ZSC

Divieto di realizzazione di impianti eolici nella fascia di rispetto di un sito SIC, ZPS, ZSC

20/02/2025  - 

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 68 del 7 gennaio 2025 si è pronunciato in una materia per cui non sussistono precedenti negli esatti termini, affermando, come si legge nelle due massime diffuse dagli organi di giustizia amministrativa , che l’art. 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata dalle regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati e che  si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati.

Ed inoltre definendo legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l’amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto  di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri  non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi  considerare illegittimo l’operato della regione stessa nel momento in cui essa,  sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025