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Impianti di telefonia mobile, ricorso avvero l'installazione

Termine per proporre il ricorso avverso l'autorizzazione alla installazione

20/02/2025  - 

I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 953/2025, si sono pronunciati in merito affermando che il termine per proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile) decorre: i) dall’inizio dei lavori, qualora si contesti l’an dell’edificazione, in quanto già dal quel momento si costituisce la “piena conoscenza” della realizzazione dell’opera; ii) dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora si contesti il quomodo dell’edificazione o le modalità di realizzazione dell’opera.

Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile), per integrare la “piena conoscenza” non è necessario avere la conoscenza integrale del provvedimento, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.

La vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, consente di ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e, in ogni caso, chi intende contestare un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale (che non è idoneo ex se a far differire i termini di impugnazione), ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.

Rientra nella comune diligenza del proprietario di un immobile che, in caso di reiterata e prolungata assenza, possa e debba investire un altro soggetto dei compiti destinati alla manutenzione e alla conservazione del bene, per cui il dies a quo per l’impugnazione di un’opera edilizia visibile non può essere differito ove l’interessato risieda in altro comune e si rechi saltuariamente nel luogo ove è situata l’opera contestata.

A corredo delle suddette massime nella nota diffusa in merito si legge anche che il Consiglio di Stato, in motivazione, ha precisato che il principio opera anche nel caso in cui i ricorrenti risiedano in altro comune e si rechino saltuariamente (nella specie, per le vacanze estive) nel luogo in cui è ubicata l’opera contestata. In caso contrario, si perverrebbe alla paradossale conclusione che, anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo, l’azione di annullamento sarebbe proponibile con la semplice affermazione di non essere stati più presenti sul luogo, con evidente vulnus del sistema processuale amministrativo che, per l’ipotesi di lesione dell’interesse legittimo, prevede un termine decadenziale a tutela della certezza dei rapporti pubblicistici.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025