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Impianti di telefonia mobile e divieti di localizzazione

La tutela della salute umana spetta allo Stato: il Comune non può prevedere divieti generalizzati di installare stazioni radio base per telefonia cellulare, che si traducono in una illegittima misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche riservate alla legislazione dello Stato

14/07/2021  - 

In materia di impianti di telefonia mobile, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia e/o urbanistica, adottare misure, le quali, nella sostanza, costituiscono una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, risultando, a ben vedere, tali disposizioni funzionali, non già al governo del territorio, bensì alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, trasformandosi esse in una illegittima misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della L. n. 36/2001 riserva allo Stato.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2021, proposto da
Omissis., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, alla Via dei Mille n.16;

contro

Comune di Capodrise, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Savastano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza sindacale n 4 del 14.04.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Capodrise, in qualità di autorità sanitaria locale, ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori di realizzazione di una nuova stazione radio base (codice sito CE116), già autorizzata per silentium, tenuto conto dell'asserita "necessità di assicurare la tutela del bene primario della salute pubblica di cui all'art.32 della Costituzione, con particolare riferimento al pregiudizio che la realizzazione di tali stazioni radio base possa arrecare soprattutto ai cittadini residenti nei complessi condominiali adiacenti alla sede individuata alla stessa Wind Tre per la opere di cui trattasi", posto che "l'intera cittadinanza di Capodrise si trova attualmente in uno stato di forte disagio per l'eventuale installazione delle opere previste, stante il nesso eziologico intercorrente tra l'evento della realizzazione delle medesime e il pericolo per la propria salute"; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune Capodrise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 giugno 2021 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all'art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'articolo 60 e all'art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio e ritenuto che l'istruttoria è completa;

RILEVATO che la parte ricorrente premette di essere titolare di licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione sul territorio italiano;

– di aver presentato un'istanza ex art. 87 CCE, in data 29.11.2019 (protocollata il 10.12.2019), per essere autorizzata alla realizzazione di una nuova stazione radio base (codice sito CE116) in Via San Pietro snc, su fondo, catastalmente identificato al foglio 1, p.lla 1144, sito in zona agricola, non sottoposto a vincoli paesaggistici o di altro tipo;

– che tale istanza veniva ritualmente trasmessa anche ad ARPA, onde conseguire, in base alle risultanze dell'AIE, il parere radioprotezionistico favorevole all'attivazione del segnale, poi effettivamente rilasciato il 14.01.2020;

– che essa ricorrente, dopo aver conseguito, in data 22.10.2020, anche l'autorizzazione sismica, con nota del 10.11.2020, comunicava l'imminente avvio delle lavorazioni;

– che l'autorità comunale, con nota prot.17547 del 25.11.2020, denegava l'istanza ex art. 87 CCE, per l'effetto ordinando la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere eseguite sino a tale momento, precisando in motivazione che "l'intervento di cui trattasi non risulta realizzabile al di fuori dell'area individuata con pianificazione comunale adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 16.12.2006, giusto Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la realizzazione di stazioni radio base";

– di aver quindi impugnato tale atto con ricorso al Tar Campania Napoli;

– che il TAR di Napoli, con sentenza breve n. 1597 del 10.03.2021, aveva annullato i provvedimenti impugnati, accertando altresì la formazione del silenzio assenso ex art. 87, co.9, CCE;

– che il Sindaco del Comune di Capodrise, con ordinanza n.4 del 14.04.2021, in veste di autorità sanitaria locale – richiamate in premessa le note vicende – ordinava l'immediata sospensione dei lavori, invocando – con richiamo all'art. 32 della Cost. e al principio di precauzione – ipotetici rischi per la salute dei soggetti residenti nei complessi condominiali adiacenti all'area di intervento, altresì rilevando il forte disagio avvertito dalla cittadinanza in conseguenza del nesso eziologico intercorrente tra la realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazione e il pericolo di pregiudizi alla salute.

Pertanto, essa ricorrente impugna tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) non vi è alcun grave pericolo alla pubblica incolumità, non potendosi lo stesso correlare alla mera incertezza scientifica in merito ai rischi insiti nella nuova tecnologia; i Comuni non possono incidere, con ordinanze contingibili ed urgenti, sulla diffusione della nuova tecnologia, la cui regolamentazione, per quanto concerne i profili legati alla tutela precauzionale della salute collettiva, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato; l'illegittimità dell'ordinanza sub a) è palese anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 8, co.6 l. 36/2001, come modificato dal cd. d.l. semplificazioni, convertito dalla l. n. 120/2020; in ogni caso l'Arpac, unico soggetto legittimato a verificare il rispetto dei limiti di emissione, ha rilasciato un parere favorevole.

RILEVATO, dunque, che il Comune, costituitosi in data 29.06.2021, ha eccepito che il provvedimento impugnato è legittimo perché adottato in base al principio di precauzione;

– che, in data 18.06.2021 la parte ricorrente ha chiesto la discussione da remoto;

– che, in data 25.06.2021, la parte ricorrente ha depositato l'ordinanza del Consiglio di Stato n.3001/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza del Comune appellante per la sospensione dell'efficacia della sentenza breve del TAR Napoli n.1597/2021;

– che, con decreto cautelare n. 1029/2021, l'istanza cautelare inaudita altera parte veniva respinta per mancanza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza;

CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;

– che, infatti, come ritenuto da questa Sezione in casi analoghi, "il diniego in questione è fondato su esigenze di tutela della salute e, per giurisprudenza costante, la tutela della salute umana non spetta al Comune ma allo Stato: "In materia di impianti di telefonia mobile, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia e/o urbanistica, adottare misure, le quali, nella sostanza, costituiscono una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, risultando, a ben vedere, tali disposizioni funzionali, non già al governo del territorio, bensì alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, trasformandosi esse in una illegittima misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della L. n. 36/2001 riserva allo Stato" (tra le più recenti, Tar Campania, Salerno, Sez. I, n. 1083/2019)" (Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 1596/2021);

– che le spese processuali vanno poste a carico del soccombente Comune di Capodrise (avendo il Sindaco operato quale autorità comunale ai sensi dell'art. 50 Decr. Leg.vo 267/2000; con conseguente assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Ministero dell'interno, nei cui confronti gli oneri di giudizio possono perciò essere compensati), e liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2313 dell'anno 2021, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

2. Condanna il Comune di Capodrise a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Giuseppe Sartorio, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Spese compensate nei confronti del Ministero dell'interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al all'art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 14/07/2021