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Impianti di telecomunicazione e poteri comunali: prevale la disciplina statale sui campi elettromagnetici
Il Consiglio di Stato delimita l’ambito di intervento degli enti locali: vietati vincoli indiretti sui limiti di esposizione, consentite prescrizioni urbanistiche e edilizie compatibili con la pianificazione
Con la sentenza 18 marzo 2026, n. 2291 (reg. prov. coll.), n. 5523/2025 (reg. ric.), il Consiglio di Stato, Sezione VI, è tornato a pronunciarsi sul riparto delle competenze tra Stato e Comuni in materia di installazione degli impianti di telecomunicazione, chiarendo in modo puntuale i limiti dei poteri regolatori degli enti locali.
La decisione ribadisce che la definizione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue l’illegittimità di qualunque intervento comunale che, anche in via indiretta, incida su tali parametri, ad esempio attraverso prescrizioni che limitino la potenza degli impianti o alterino gli standard tecnici fissati dalla normativa statale. Disposizioni regolamentari di questo tipo risultano pertanto inefficaci e devono essere disapplicate.
Parallelamente, il Consiglio di Stato conferma che i Comuni conservano i propri poteri in materia urbanistica ed edilizia, potendo disciplinare le modalità di localizzazione e di inserimento degli impianti nel contesto territoriale e paesaggistico. L’esercizio di tali poteri, tuttavia, deve avvenire nel rispetto della normativa statale di settore e non può tradursi in divieti generalizzati o in prescrizioni tali da ostacolare in modo significativo la realizzazione della rete e la copertura del servizio di telecomunicazioni.
La sentenza chiarisce inoltre che gli interventi sugli impianti di telefonia mobile rientrano nell’ambito dell’attività edilizia e presuppongono la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’immobile interessato. È quindi legittima la richiesta, da parte dell’amministrazione, di una documentazione idonea a comprovare il titolo abilitativo all’esecuzione delle opere, anche qualora tale adempimento non sia espressamente previsto dalla disciplina tecnica di settore, trattandosi di un requisito generale per la realizzazione di interventi edilizi.
Con riferimento al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il Consiglio di Stato ribadisce che tale modello non dà luogo a un procedimento amministrativo strutturato in senso tradizionale, ma si fonda su un sistema di controlli successivi. Di conseguenza, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10‑bis della legge n. 241/1990.
Infine, la pronuncia richiama i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, in particolare in ambito urbanistico e paesaggistico. Tali valutazioni sono censurabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenze istruttorie, restando fermo l’obbligo per l’amministrazione di fornire un’adeguata motivazione e di effettuare un effettivo bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli privati coinvolti.
Fonte: AGEL
Monica Feletig